Art. 2.

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può esprimere inoltre due voti di preferenza per i candidati della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno».